
Il giudice del lavoro adito con impugnativa di licenziamento, che sia stato comminato in base agli stessi comportamenti che furono oggetto di imputazione in sede penale, non è affatto obbligato a tener conto dell'accertamento contenuto nel giudicato di assoluzione del lavoratore, ma ha il
, con pienezza di cognizione, i fatti materiali e di pervenire a valutazioni e qualificazioni degli stessi del tutto svincolate dall'esito del procedimento penale.
Con tale motivazione la Corte di Cassazione, con sentenza n. 802 del 15 gennaio 2013, ha rigettato il ricorso proposto da un lavoratore licenziato per giusta causa avverso la sentenza con cui la Corte territoriale aveva ritenuto legittimo il licenziamento essendo provato il fatto addebitatogli consistito nel furto di sessanta litri di carburante e considerando irrilevante l'archiviazione del procedimento penale promosso a carico del lavoratore.
Il ricorrente - precisa la Suprema Corte - propone sostanzialmente una rivisitazione del giudizio operato dai giudici di merito sia per quanto riguarda la valutazione delle prove sia per quanto riguarda la proporzionalità della sanzione.
Tali giudizi, riguardanti il merito, sono riservati ai giudici di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivati come nel caso in esame.
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